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Considerazioni sul Meeting della Regione Liguria sul paesaggio

Il meeting regionale appena concluso potrebbe rivelarsi propedeutico alla redazione definitiva del Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 36/997 e s.m.i. con relative varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Paesisitico (ossia il PTCP).
Se così fosse si esprimono preoccupazioni in quanto tale programma pianificatorio potrebbe stravolgere il già deturpato paesaggio costiero ligure e relativo entroterra ( già oggetto di numerose cementificazioni in corso), magari preservandone alcune parti ancora intatte ( vedi ad esempio alcuni passaggi sul sito http://www.liguriapaesaggio.it/ tra i quali...



Dalla riflessione fatta negli ultimi anni emerge con forza in primo luogo la necessità di ridefinire le condizioni di tutela del patrimonio paesaggistico territoriale della Liguria. Ma la tutela sarebbe insufficiente senza un progetto più ampio per il territorio. Tale progetto va costruito attraverso azioni pertinenti alla dimensione regionale, con obiettivi ben identificabili e possibilità di intervento efficace in tempi certi.

Lo strumento pertinente allo scopo è il Piano territoriale regionale (Ptr) che contiene la visione per il territorio regionale ligure nel suo complesso. .....Rafforzamento delle norme di tutela sul territorio costiero.....

 

  Due sono le principali linee di azione:

  • una "variante di salvaguardia" del Piano territoriale di coordinamento paesistico (Ptcp), che integri e aggiorni le norme di tutela sulla fascia costiera, in quanto più soggetta a pressioni di tipo trasformativo
  • una incisiva presenza nel controllo delle aree demaniali marittime, fornendo una maggiore strutturazione e più mezzi all'azione regionale che si è già avviata su questo tema.

 

e fin qui tutto sembrerebbe a tutela e salvaguardia di quei pochi lembi "costieri" ancora inedificati, ma anche per il restante territorio ligure (entroterra in particolare) leggendo il testo adottato ( la delibera di adozione la n. 33 del PTR risale al 6 Agosto 2003 , ovvero alla giunta regionale precedente) emergono alcuni passaggi che meritano maggiori approfondimenti e riflessioni ( per non dire preoccupazioni).

 

Prima di entrare nel merito però si vuole citare una proposta di legge il cosidetto D.D.L. n. 193 approvato dalla Giunta in data 01/06/2006 e intitolato Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36, e successive modificazioni (legge urbanistica regionale), relative al procedimento di formazione, aggiornamento, variazione e specificazione del Piano Territoriale Regionale.

Il presente DDL costituisce uno stralcio rispetto al progetto di revisione più organica della legge urbanistica regionale (LUR) n. 36/1997 e s.m. in corso di predisposizione, ed è finalizzato all'obiettivo di definire, in tempi più rapidi rispetto all'iter del sopra citato DDL, la nuova disciplina, più snella e semplificata, del procedimento di formazione, di aggiornamento, di variazione e di specificazione del Piano Territoriale regionale (PTR).

Il procedimento fortunatamente ( ma non sappiamo per quanto!) è stato bloccato durante la seduta della VI Commissione regionale in data 13/02/2008. Durante tale approfondimento sarebbe emerso quanto:

 

SINTESI CRITICITA' DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

Con questa proposta viene sottratta al Consiglio regionale la competenza all'adozione del progetto di Piano Territoriale Regionale.

La Giunta regionale quindi assumerebbe il ruolo di primo attore della pianificazione, relegando al Consiglio regionale un ruolo di mero recettore.

Invero, ai sensi dell'art.117 della Costituzione, si ritiene opportuno che l'adozione dello strumento pianificatorio rimanga di esclusiva spettanza del Consiglio .

Viene ridotto da 45 gg. a 30 gg. il termine di pubblicazione del progetto di PTR di fatto contravvenendo a quei principi riconosciuti dal legislatore, intervenuti recentemente anche con l'emanazione del  decreto legislativo n.4 del 18 gennaio 2008, sulla garanzia partecipativa.

Parimenti, la Giunta regionale puo' decidere autonomamente di variare il Piano Territoriale Regionale  attraverso l'attuazione di strumenti snelli quali l'accordo di pianificazione, l'accordo di programma,la conferenza dei servizi,  di fatto sottraendosi al parere del Consiglio regionale qualora il disegno di legge venisse approvato nell'attuale versione per effetto della sostituzione del comma 4 dell'art.14 della l.r.36/97.

pianificazione territoriale di livello comunale, il procedimento di formazione del PUC. Il DDL prevederebbe la soppressione delle fasi di tale procedimento ora disciplinate negli artt. 38 e 39.

Altra criticità è l'eliminazione della verifica decennale di adeguatezza del PTR e della Commissione di lavoro che,invero, si ritiene utile al fine di armonizzare il disegno pianificatorio REGIONALE.

Inoltre questo disegno di legge non introduce  alcuna verifica di assoggettabilità,elaborazione del rapporto ambientale,consultazioni,valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,informazioni sulla decisione del Piano nè tantomeno si adegua alla novella normativa della VAS. 

 

 

Ma non è finita qui  !!!!!!

 

In merito al progetto di PTR in discussione si ritiene osservare quanto segue:

alla voce "aggiornamento PTCP", NORME DI ATTUAZIONE DEL LIVELLO TERRITORIALE DEL PTCP, sono previste peggiorative modifiche che comporterebbero la possibilità di edificazione in aree non insediate classificate come ANI-MA.

 

Attualmente il capitolo aree non insediate dell'Assetto insediativo del PTCP delle NORME DI ATTUAZIONE recita:....

Art. 52

Aree Non lnsediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

 

Le previste modifiche al ptcp inserite nel PTR prevedono ad esempio:

 

2. Liguria interna e fronte mare, con particolare riferimento alle zone ANI-MA del Livello Locale.

Con riferimento alle zone ANI MA del PTCP livello locale - assetto insediativo - le indicazioni di cui agli art.li precedenti si applicano nei termini come di seguito indicato:

La tavola "Liguria interna/fronte mare" individua due areali:

  1. territori interni caratterizzati da una più significativa presenza di fenomeni di degrado e abbandono (Liguria interna)
  2. territori costieri ove, pur in presenza di limitati fenomeni di abbandono risultano complessivamente prevalenti la pressione antropica, i fenomeni di metropolizzazione e la considerazione della prevalenza di valori paesistico-ambientali che costituiscono potenzialità di sviluppo per il futuro del territorio e dell'economia della Liguria. (Liguria fronte mare)

Per i territori ricompresi negli areali indicati nella tavola relativa come Liguria interna e ricadenti negli "areali a prevalente bassa pressione antropica" e negli "areali agricoli-rurali" al fine di contrastare le situazioni di degrado e di abbandono in atto possono essere ammessi, anche nelle aree classificate ANI-MA dal PTCP, i seguenti interventi:

  1. nuova edificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente anche con destinazione d'uso residenziale, turistica, commerciale e artigianale. La nuova edificazione potrà derivare anche:

o        dalla ricostruzione di volumi esistenti non utilizzati e non più necessari alla conduzione del fondo;

o        dalla ricostruzione di ruderi dei quali sia documentabile l'originaria esistenza e consistenza;

o        dall'utilizzo dell'indice edificatorio previsto dallo strumento urbanistico generale.

  1. nuova viabilità di urbanizzazione finalizzata a collegare i fondi in cui si realizzano gli interventi di cui al punto 1, sempreché tale viabilità non costituisca pregiudizio dei valori e degli elementi sensibili del paesaggio, ove presenti, e sia realizzata rispettando i seguenti criteri:

o        limitando la realizzazione di nuovi tratti a quelli strettamente indispensabili e con una sezione limitata a quella strettamente necessaria alle esigenze di servizio;

o        dovrà essere garantita la stabilità dei versanti, e pertanto la massima aderenza del tracciato alla morfologia del terreno, limitando sbancamenti e rilevati;

o        dovranno essere utilizzate strutture di contenimento con dimensioni e materiali che ne riducano al minimo l'incidenza visiva.

Gli interventi di cui ai punti 1) e 2) potranno essere ammessi anche in deroga alle indicazioni dello Strumento Urbanistico Generale localmente vigente, purché lo stesso sia dotato di disciplina paesistica di livello puntuale approvata, fermo restando il rispetto dell'indice edificatorio dallo stesso previsto, previa adozione di specifico provvedimento del Consiglio Comunale che recepisca tali indicazioni.

Il perseguimento degli obiettivi del PTR costituisce altresì pertinente e congrua motivazione per le proposte di variante al PTCP, laddove si configurino forme insediative di basso impatto e a carattere rarefatto, che interessino aree della Liguria interna classificate ANI-MA ove siano avvenute trasformazioni dell'uso del suolo da attività agricole e di coltivazione verso fenomeni di abbandono o di rinaturalizzazione, ovvero siano presenti manufatti e tracce di preesistenti insediamenti agricoli prioritariamente in prossimità delle aree già insediate.

 

Ma cosa significa abbandono ?????? (*) aree agricole e non solo abbandonate che poi saranno edificate per preservarne i valori ??? i cosidetti presidi ambientali e relativi piani aziendali che tanto vengono proposti nei piani urbanistici ???  e che sono in buona parte grimaldelli per edificare ?

 

Quanti di questi presidi ambientali realmente funzionano? e l'obbligo della compensazione boschiva ???...una vera chimera

 

 

A VOI i commenti............... si consiglia di seguire attentamente l'iter.............................. per evitare il peggio....

 

Il Presidente WWF liguria

Marco Piombo

 

 

(*) Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n°227

Sono assimilati a bosco:

  •  a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
  •  b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
  •  c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

La definizione  si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo

 

1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

 2. La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

 3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione.

 4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate, è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura.

 5. Le regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.

 6. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.

 7. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.

 

Tags: Liguria, regione liguria, cementificazione, wwf, piano territoriale regionale, paesaggio, meeting

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