"Quelle gare a 5 che fanno i Comuni..." - riflessione sul caso Casamonti
La mia riflessione su questa vicenda non vuol essere né di natura morale, né giudiziaria, e tanto meno vuole entrare nel merito della riflessione sulle strategie cultural-professionali di gruppi di architetti italiani.
Ma ho diverse considerazioni da fare, ancora una volta, sul piano delle regole e delle norme che nel nostro paese governano la progettazione di opere pubbliche: un piano che la vicenda Casamonti rende quanto mai attuale.
Che cosa sono quelle gare a 5 che fanno i Comuni?
Perché
per assegnare l'incarico per un progetto preliminare di
riqualificazione di un'area urbana e di ristrutturazione di un
edificio storico un Amministrazione Comunale ricorre a questa strana
forma di selezione?
Chiariamo il quadro normativo.
Il Codice degli Appalti prevede
che gli incarichi di progettazione cosiddetti sottosoglia e cioè con
importi di parcella inferiori a 100.000 euro possono essere affidati
secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara invitando almeno cinque soggetti, se sussistono
in tale numero aspiranti idonei.
Questa procedura (regolata dall'art. 57 del Codice) stabilisce che "la stazione appaltante individua gli operatori economici (sic!) da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, ………… Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso (sic!) o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione".
La domanda che io mi pongo è semplice: perché?
Qual è la
ratio di questo modo di scegliere un progettista? Perché tutto
dovrebbe basarsi sulla qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa di uno studio di Architettura? Quali
sono i criteri che portano ad invitare 5 soggetti e non 50 o 500 o
chiunque voglia partecipare?
Che senso ha affermare, in un altro articolo del codice, che se “la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.”?
L'opera che il comune di Terranuova Bracciolini doveva far
progettare non era forse rilevante sotto il profilo architettonico,
storico artistico ecc.? Perchè ha scelto la forma della gara ad
inviti e non ha fatto un Concorso?
Perché i nostri colleghi che
– da quanto emerge dalle indagini – avevano un rapporto di
stretta collaborazione con l'Amministrazione, non hanno caldamente
consigliato la procedura del concorso?
Ipotizziamo comunque che il Comune non voleva fare il concorso
perché troppo costoso, perché richiedeva tempi lunghi, per altre
mille motivazioni che possiamo anche considerare tutte
sbagliate.
Qual è l'alternativa che tutela la concorrenza ed il
pubblico interesse? La gara a cinque?
Le norme del Codice degli Appalti sono sbagliate ed ipocrite.
Questa è la verità che, dal mio punto di vista, emerge dalla
questione Casamonti.
L'ipocrisia sta nel rifiutare formalmente
qualsiasi forma di incarico fiduciario e nel predisporre, di fatto,
formule che possano nascondere dietro una foglia di fico l'incarico
fiduciario.
Mi domando: se l'Amministrazione di Terranuova Bracciolini voleva affidare direttamente l'incarico a Marco Casamonti – perché si fida, perché esiste un rapporto consolidato di collaborazione, perché Casamonti ha lavorato su quell'area ecc. ecc. – perché non poteva farlo alla luce del sole senza ricorrere a finte procedure concorrenziali?
Certamente se ne assumeva tutte le responsabilità ed era tenuta a
darne conto alla collettività.
Si trattava del centesimo
incarico dato sempre allo stesso professionista? L'Amministrazione
era tenuta a risponderne spiegando il perché.
Invece ha dovuto
raggiungere lo stesso obiettivo - dare l'incarico a Casamonti –
attraverso un marchingegno complicato fatto di prestanome, di
concorrenti finti, di ribassi concordati ecc. ecc.
In tal modo –
se non fosse intervenuta l'indagine giudiziaria - sul piano
formale nessuna responsabilità diretta sarebbe ascrivibile
all'Amministrazione: ha rispettato le regole della concorrenza, ha
applicato la legge, ha fatto una gara.
E, sia chiaro, questo modus operandi non è certo una peculiarità
di Terranuova Bracciolini.
Quasi tutte le Amministrazioni locali,
quando per un qualsiasi motivo decidono di affidare un incarico ad un
professionista di loro fiducia, ricorrono alla gara a 5.
Le alternative allora non sono molte: o rendiamo obbligatorio il
concorso per tipologie definite e chiare di opere pubbliche o, almeno
per gli incarichi sottosoglia, ripristiniamo l'incarico fiduciario.
Liberiamoci una volta per tutte delle gare, dei ribassi sulle
parcelle, dei fatturati e del numero di dipendenti.
Caro Bondi, caro Sirica: queste sono le questioni che tormentano l'architettura italiana. Il Disegno di Legge sulla Qualità Architettonica proposto dal Ministro e salutato come l'avvento di una nuova era dal Presidente del CNA non incide in nessun modo su questa realtà e perciò serve a ben poco. Anche se venisse approvato, si continueranno ad affidare gli incarichi – perché il codice degli appalti lo chiede – inscenando l'incredibile farsa di “quelle gare a cinque che fanno i comuni”.
di Francesco Orofino, architettoDiario quotidiano di architettura