Il Consiglio di Stato ed il Presidente Frattini che, con Scajola, fu ospite a Ventimiglia, con il candidato Scullino

scritto da Ufficio di Presidenza il .

Siamo arrivati al 22 giugno 2017 nel silenzio generale ed in pieno isolamento. Nessuna delle realtà che tanto si vantano di fare “antimafia” (vedesi ad esempio “Libera) ha espresso infatti anche una sola, semplice, presa di posizione sulla questione. Eppure, come abbiamo spiegato, si tratta di una questione di puro Diritto e di rispetto della verità dei fatti, documentale. 

Davanti a quella Sentenza della 3° sezione del Consiglio di Stato [vedi qui il testo integrale e vedi qui lo speciale], viziata da un errore macroscopico (una valutazione non fondata sugli elementi - e documenti - della procedura di scioglimento e commissariamento dell’Amministrazione SCULLINO-PRESTILEO del Comune di Ventimiglia - su cui, tra l’altro, si è ribaltata tutta la giurisprudenza consolidata dello stesso Consiglio di Stato -, bensì basata sulle risultanze penali di SCULLINO e PRESTILEO nell’ambito del procedimento penale “LA SVOLTA”, sulle cui assoluzioni è, peraltro, ancora pendente il ricorso in Cassazione), non si poteva restare silenti e occorreva promuovere, come abbiamo fatto, un ricorso per la revocazione della Sentenza

 

 

Il Consiglio di Stato (così come aveva fatto correttamente il TAR) è infatti chiamato a valutare se gli Atti alla base del provvedimento di scioglimento / commissariamento (che è una misura di prevenzione - che ovviamente viene prima ed indipendentemente di qualsivoglia risultanza penale sugli amministratori) sono o meno adeguatamente motivati, coerenti ed indicanti elementi rilevanti, convergenti e univoci.

Leggendo le tre Relazioni alla base del provvedimento [vedi qui l’estratto della RELAZIONE del MINISTRO del 2 FEBBRAIO 2012, vedi qui l’estratto della RELAZIONE del PREFETTO del 04 GENNAIO 2012, vedi qui l’ESTRATTO della RELAZIONE della COMMISSIONE DI INDAGINE del 24 NOVEMBRE 2011] emerge nitidamente che vi sono indicati (e documentati), oggettivamente, elementi rilevanti, convergenti ed univoci, con ampie ed approfondite motivazioni coerenti. Ci sono tutti quegli elementi indiziari (esclusivamente questi servono per adottare tale misura di prevenzione) che hanno trovato, tra l’altro, riconoscimento pieno - e con il maggior rigore proprio dell'ambito penale-, ancora quasi DUE ANNI DOPO l’adozione della misura dello scioglimento / commissariamento, nel Decreto del GUP del Tribunale di Genova con cui è stato disposto il giudizio degli imputati dell’inchiesta c.d. “LA SVOLTA”, datato 23 OTTOBRE 2013 [vedi qui il Decreto integrale].

Inoltre ai giudici della 3° sezione del Consiglio di Stato, se proprio volevano andare oltre i confini della propria competenza, ovvero esondando nella valutazione dell’aspetto penale del procedimento c.d. “LA SVOLTA”, avrebbero dovuto evitare di farsi sfuggire alcuni particolari che non risultano assolutamente irrilevanti. Primo fra tutti che quando è stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto lo scioglimento / commissariamento del Comune di Ventimiglia (al termine dell’iter di accertamento scandito dalle tre citate Relazioni) il procedimento penale “LA SVOLTA” non era ancora noto. Le misure cautelari e le perquisizioni nell’ambito dell’indagine “LA SVOLTA” - che ha reso nota pubblicamente l’esistenza dell’indagine stessa – sono state eseguite in data 3 DICEMBRE 2012, ovvero 10 mesi dopo il provvedimento di scioglimento /commissariamento ed oltre 1 anno dopo la Relazione della Commissione di Indagine su cui si fonda quella del Prefetto e, quindi, quella del Ministro dell’Interno. Secondo, se proprio si voleva andare a vedere cosa è emerso nel procedimento “LA SVOLTA” – anche se non rientra nelle competenze di valutazione del Consiglio di Stato – non avrebbero dovuto eludere di considerare che con Sentenza (sia in primo grado che in appello), ad esempio, è stata riconosciuta l’esistenza della “locale” di ‘ndrangheta di Ventimiglia, capeggiata dal MARCIANO’ Giuseppe e che risultava operare anche attraverso un braccio economico che era rappresentato dalla Cooperativa MARVON.

L’unica inchiesta penale nota ai soggetti che hanno promosso ed eseguito gli accertamenti sul Comune di Ventimiglia (Commissione di Indagine, Prefetto e Ministro dell’Interno) era quella denominata “MAGLIO 3”. L’inchiesta, per capirsi, per cui è imputato, tra gli altri il BARILARO Fortunato che, come emerge dagli atti dell’Accesso al Comune di Ventimiglia, godeva di ampia influenza sull’amministrazione comunale, già con con la Giunta VALFRE’ e poi con quella guidata da SCULLINO. In questo procedimento le assoluzioni di primo grado ed in appello (che non negavano l’essere ‘ndranghetisti degli imputati) sono state, tra l’altro, oggetto di recente annullamento da parte della Cassazione [vedi qui la Sentenza integrale] che ha rispedito il procedimento in Appello spiegando bene che per il reato di associazione mafiosa è sufficiente che vi sia il vincolo associativo e non serve in alcun modo che via siano anche reati fine. Quindi, in poche parole: se si è ‘ndranghetisti si è responsabili del reato 416-BIS a prescindere che siano state o meno documentate attività particolari espletate dal sodalizio o dai singoli affiliati.

Si potrebbe disquisire anche oltre sulle motivazioni della Sentenza della 3° Sezione del Consiglio di Stato contro cui si è promosso il ricorso, pendente, per la revocazione. Ci si potrebbe addentrare sui singoli punti (tra cui, per citarne solo due, i lavori affidati alla MARVON dalla società comunale CIVITAS in violazione palese della normativa vigente; la mancata richiesta di informativa antimafia sulla società “CALA DEL FORTE” concessionaria della costruzione del Porticciolo turistico e mancata richiesta di informative antimafia da parte della citata società a quelle affidatarie dei lavori di costruzione del Porticciolo, tra cui spiccavano: la cooperativa MARVON dei MARCIANO’; la nota F.LLI PELLEGRINO; la TECNOTER di STRANGIO Domenico; la METROQUADRO COSTRUZIONI della compagine ‘ndranghetista capeggiata da D’AGOSTINO Ilario e CARDILLO Francesco che era stata già protagonista dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nei cantieri delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, della TAV, nonché nei lavori presso il Porto di Imperia) ma non è necessario, qui, entrare nel merito. Il punto è quell’errore macroscopico alla base della Sentenza della 3° Sezione del Consiglio di Stato che abbiamo ampiamente visto: considerare l'esito di un procedimento penale successivo e che, in quanto tale, deve andare oltre ai soli elementi indiziari (i soli necessari per la misura di prevenzione dello scioglimento / commissariamento)per accertare, oltre ogni dubbio, le personali responsabilità.
Il fatto che vi sia stato, infatti, come documentato, il rinvio a giudizio (sulla base dei gravi e documentati elementi indiziari) degli imputati de "LA SVOLTA", tra cui SCULLINO e PRESTILEO, nell'ottobre 2013, è la riprova - che il Consiglio di Stato con il proprio errore ha ignorato - che vi erano gli elementi indiziari reali e concreti, richiamati nelle univoche e concordanti Relazioni (Commissione di Indagine, Prefetto e Ministro), ovvero indicati con adeguata e coerente motivazione negli UNICI ATTI che devono essere valutati da TAR e CONSIGLIO DI STATO nei ricorsi relativi alle misure preventive di scioglimento / commissariamento delle Amministrazioni Comunali

 

Come “Casa della Legalità” siamo stati citati in giudizio da SCULLINO Gaetano sia nel suo ricorso al TAR del Lazio (che ha confermato la correttezza dello scioglimento/commissariamento), sia nel ricorso in Consiglio di Stato, tanto è vero che la Sentenza veniva pronunciata anche nei confronti della “Casa della Legalità”. Proprio per questo abbiamo promosso (grazie alle sottoscrizioni raccolte, a seguito dell'appello lanciato nel maggio 2016, che hanno permesso di coprire le spese), perché legittimati pienamente, il ricorso per la revocazione (che non è un ricorso in materia elettorale), nei tempi previsti per questa specifica formula e nei modi sanciti dalle norme.

 

A seguito della presentazione del Ricorso si sono costituiti, con l’Avvocatura dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Imperia (che avrebbero potuto – e dovuto – promuovere direttamente loro il ricorso per la revocazione della Sentenza, anziché attendere il nostro). Si sono poi costituiti, per chiedere ovviamente di respingere il ricorso, SCULLINO Gaetano e PRESTILEO Marco.

Dopo il deposito di documenti e memorie è giunto quindi il 22 giugno…

 

Nella mattinata del 22 giugno all’udienza pubblica in Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato (che rappresenta Presidenza del Consiglio dei Ministro, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Imperia) non si è presentata.


La Casa della Legalità e la controparte (SCULLINO-PRESTILEO) erano presenti con i rispettivi legali e dopo la discussione
, in cui si è risposto a tutte le eccezione della Difesa di SCULLINO-PRESTILEO, ribadendo le fondatezza del ricorso promoso per la revocazione, il Collegio del Consiglio di Stato si è riservato di decidere.

 

Vi sono però delle particolarità assolutamente significative che occorre porre in evidenza:

  1. La Sentenza per cui si chiede la revocazione è stata pronunciata dalla 3° Sezione del Consiglio di Stato che è la medesima Sezione incaricata dell’esame del ricorso per la revocazione. In sintesi estrema: i giudici devono riconoscere o meno l’errore dei loro colleghi con cui operano ogni giorno;

  2. Il Presidente del Collegio Giudicante della 3° Sezione è FRATTINI Franco che se si pensava fosse un omonimo è in realtà proprio quel FRATTINI Franco che era ministro dei Governi Berlusconi insieme a SCAJOLA Claudio che è il grande sponsor di SCULLINO ed accanito oppositore della misura di scioglimento / commissairmento dell'Amministrazione SCULLINO-PRESTILEO del Comune di Ventimiglia.

  3. Lo stesso FRATTINI Franco che, tra l’altro, era stato delegato dalla Presidenza del Consiglio al coordinamento degli interventi del governo per lo svolgimento delle delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 (quelle in cui è emersa, come abbiamo accennato, la penetrazione nei cantieri della ‘ndrangheta con l’impresa del D’AGOSTINO poi scesa in Liguria nei cantieri dei Porticcioli di Imperia e Ventimiglia), veniva anche tirato in ballo nell’inchiesta “Breakfast” della DDA di Reggio Calabria (in cui è imputato, tra gli altri SCAJOLA Claudio per aver favorito la latitanza di MATACENA Amedeo e la schermatura delle imprese a questi riconducibili, con l’aggravante mafiosa). Nel verbale delle dichiarazioni di FORLANI Alessandro, redatto dalla D.I.A. di Reggio Calabria il 16 febbraio 2016 - riportato anche dalla stampa - in cui si narrano delle relazioni principalmente con SPEZIALI Vincenzo e GEMAYEL, nonché delle attività in LIBANO, FRATTINI viene indicato dal FORLANI come “forse” presente ad un convegno a BEIRUT, a cui era stato invitato da SPEZIALI Vincenzo, ed a cui era presente, tra gli altri, certamente anche SCAJOLA Claudio.

  4. Il Presidente del Collegio della 3° Sezione, FRATTINI Franco, visto che non è un omonimo ma proprio l’esponente di FI / PDL (medesimo partito di SCULLINO), avrebbe inoltre dovuto dichiarare di doversi astenersi in relazione al ricorso per la revocazione della Sentenza della stessa 3° Sezione per un "dettaglio" che appare macroscopico: il 16 maggio 2007 proprio FRATTINI Franco (allora Vice Presidente della Commissione Europea) si recò a Ventimiglia per un convegno dal titolo “La Sicurezza in Europa” con SCAJOLA Claudio, MINASSO Eugenio e l’allora candidato Sindaco SCULLINO Gaetano [vedi qui articolo da “Il Secolo XIX” e qui quello della testata “Riviera 24”]. FRATTINI però non ha dichiarato la sua astensione ed ha presieduto e presiede il Collegio che deve valutare il ricorso per la revocazione della Sentenza in cui controparte è proprio SCULLINO.

 

 

Nota a margine.

Nel dicembre 2015, al Ristorante “Stella Marina” di Ventimiglia, SCAJOLA Claudio, nell’affermare ancora una volta che la ‘ndrangheta non c’è e che lo scioglimento del Comune di Ventimiglia, a danno dell' "amico" Tano SCULLINO, era ingiusto e scorretto, si era lasciato andare nel criticare aspramente le inchieste antimafia (tra cui quella in cui è imputato a Reggio Calabria), dedicando anche contenuti chiaramente diffamanti ai danni del Presidente della Casa della Legalità, Christian Abbondanza (che aveva firmato la richiesta di Commissione d’Accesso al Comune di Ventimiglia e che era stato indicato nella lista dei testimoni della DDA di Reggio Calabria per il dibattimento a carico di SCAJOLA Claudio, RIZZO Chiara + altri, per il favoreggiamento del MATACENA, condannato per concorso esterno).

SCAJOLA in tale contesto affermava, tra l’altro: «qui c’è un vate, in questo territorio, che si chiama Christian Abbondanza che è un personaggio di uno squallore pauroso, di una bassezza morale unica. Abbondanza lo porta bene come cognome per l’abbondanza che ha e che avrà di denunce e querele per la diffamazione che fa» [vedi qui l'articolo del Corriere della Calabria e quello di Repubblica].

Per queste affermazioni, documentate da video di diverse testate giornalistiche, SCAJOLA Claudio è stato citato a giudizio dalla Procura di Imperia per il reato di diffamazione ai danni di Abbondanza Christian e della Casa della Legalità - Onlus, con udienza fissata il prossimo 18 luglio 2017.

 


DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (in formato .pdf)

RELAZIONE MINISTRO DELL'INTERNO
datata 2 febbraio 2012
vedi qui
   
RELAZIONE PREFETTO DI IMPERIA
datata 4 gennaio 2012 
vedi qui
   
RELAZIONE COMMISSIONE DI INDAGINE
datata 27 novembre 2011
vedi qui
   
Decreto del GUP rinvio a giudizio “LA SVOLTA”
datato 23 ottobre 2013
vedi qui
   
Sentenza Cassazione "MAGLIO 3"
(annullamento assoluzioni con rinvio)
vedi qui
   
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
per cui si è chiesta la revocazione

vedi qui il testo integrale 
vedi qui lo speciale

   
Articoli incontro FRATTINI, SCAJOLA e SCULLINO
(candidato sindaco) 
a Ventimiglia 2007
Il Secolo XIX
Riviera 24

  


 

LA VIGNETTA DI MIMMO LOMBEZZI

 

 

 

 

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