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Il Tar Liguria boccia il Comune e la Villa "Allegra" dei Fogliani

scritto da Ufficio di Presidenza il .

Gregorio Fogliani, amministratore della ALLEGRA, e a capo dell'impero a Genova dei Fogliani di TaurianovaNe avevamo parlato... ed ora ad esprimersi è stato il TAR Liguria, con una sentenza che annulla i permessi a costruire rilasciati dal Comune di Genova alla società ALLEGRA SRL dei Fogliani nati a Taurianova ed esplosi con una impero imprenditoriale a Genova. Estremamente interessante il passaggio per cui si riscontra che l'Amministrazione del Comune di Genova, guidato da Marta Vincenzi che oltre ad essere Sindaco è anche l'assessore all'urbanistica, si è acriticamente posto davanti al progetto presentato dalla società dei Fogliani, senza svolgere alcuna verifica sulla fondatezza di quanto dichiarato nel progetto. Interessante (e pesante) anche l'annotazione sul fatto che la ALLEGRA avesse prima dichiarato che la struttura sarebbe stata convenzionata (e Marta Vincenzi, quindi compatibile con le disposizioni comunali vigenti) per poi - una volta avuti i pareri favorevoli (fondati su tale presupposto)- cambiare radicalmente dichiarazione e dichiarare che non si sarebbe realizzata una clinica privata convenzionata, bensì privata senza convenzionamento (e quindi non rientrante nelle disposizioni comunali vigenti per le aree destinate a Puc come "servizi").
Tra i punti salienti della Sentenza eccone alcuni...



- sull'indice di utilizzabilità insediativa

"Deve premettersi che se è vero che la variante importa una nuova disciplina dell'area è altrettanto vero che la valutazione della logicità e razionalità della disciplina introdotta, trattandosi di variante puntuale, non può prescindere dalla disciplina preesistente e da quella del contesto in cui la variante si colloca.
In altre parole se in sede di adozione del PUC l'amministrazione è libera di effettuare la scelta che crede non così in occasione di una variante puntuale laddove gli obblighi di coerenza e razionalità rispetto alla disciplina esistente appaiono maggiormente stringenti, pena la successiva sconfessione delle scelte operate con lo strumento urbanistico.
Orbene, come esattamente rilevato in ricorso, l'indice di edificabilità è doppio rispetto a quello previgente.
La giustificazione che si riviene nella relazione illustrativa è la seguente: "secondo quanto dichiarato dagli operatori la dimensione dell'edificio in progetto è determinata dalle specifiche caratteristiche che la struttura deve possedere per consentire l'integrazione di tutte le funzioni e i servizi previsti".
Orbene è agevole rilevare come tale motivazione evidenzi il difetto di istruttoria, essendosi l'amministrazione acriticamente riferita alle dichiarazioni dei presentatori del progetto senza svolgere alcun approfondimento per verificare la fondatezza di quanto dagli stessi dichiarato.
E' evidente come lo stravolgimento del limite di edificabilità in relazione ad un'opera destinata a servizi privati avrebbe dovuto essere accompagnata dalla puntuale analisi di imprescindibilità tali da giustificare certe dimensioni piuttosto che altre.
Tale irrazionalità è bene evidenziata dalla circostanza che se sul sedime si fosse realizzata una clinica in regime convenzionato l'edificio avrebbe avuto dimensioni dimidiate..."
L'introduzione della variante, invece, avrebbe dovuto essere accompagnata dalla chiara consapevolezza della sussistenza, accertata e documentata, dell'esigenza di garantire alla erigenda struttura determinate dimensioni esigenza che, al contrario, è stata data affrettatamente per esistente..."

- il Comune non nota nemmeno il cambio da convenzionata a privata

"Nella nota 28 luglio 2009 della società ALLEGRA... si legge: "Si precisa che l'intervento è finalizzato alla realizzazione di una struttura sanitaria socio assistenziale nell'ambito delle disposizioni contenute nella delibera del Consiglio Comunale n.11 del 2004 la quale prevede espressamente la possibilità per i privati di realizzare tale struttura in aree che il PUC destina a servizi"... Successivamente, in data 19 novembre 2009 è pervenuta al Comune relazione integrativa in cui la società richiedente [l'ALLEGRA, ndr] ha precisato che la struttura avrebbe operato al di fuori della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2004... Tuttavia, precedentemente era stato reso il parere favorevole della direzione mobilità (in data 30 settembre 2009...) e quello del Consiglio Municipale (in data 23 settembre 2009...)
Tali pareri sono stati rilasciati sulla base di una non corretta rappresentazione della realtà onde gli stessi devono ritenersi viziati"


- anche sulla mobilità...

"In definitiva è mancato l'approfondimento istruttorio sull'adeguatezza della viabilità esistente e sulle soluzioni idonee a garantirla successivamente all'insediamento della struttura. Il censurato parere pertanto, si appalesa affetto dai denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione".

Ed è per questo che il TAR afferma che "il Ricorso deve, pertanto, essere accolto con assorbimento dei motivi non esaminati" e quindi "Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (sezione prima) definitivamente pronunciando sul ricorso... lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati..."


ECCO QUI LA SENTENZA INTEGRALE
(in formato .pdf)

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